Forum : Armi portatili

Soggetto : Un saluto dal moderatore

 Vito Zita :

24/5/2004 21:18
 Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti dal vostro moderatore.

Con questo nuovo forum copriamo tutto il panorama dal cal. 6,25 al cal. 402. Tutto ciò che spara è "roba" nostra. Sotto a chi tocca dunque!!

Saluti

 worf359 :

24/5/2004 23:24
 Bene bene allora comincio io vorrei inizziare io con l'aprire una piccola sorta di sondaggio.
Vorrei inzziare con forse il fucile italiano piú famoso della storia ovvero il mitico 91 io ne possiedo due uno della 1 guerra mondiale e uno del 1938 entrambi in 6,5 carcano e perfettamente funzionanti, forse per molti non è considerato un gran fucile, ma per mè è un pezzo di storia italiano e merita tutto il rispetto che gli si possa dare voi che ne pensate?
sotto con le opinioni gente. :-P

 Barbarigo :

25/5/2004 06:51
 Evvai Vito, una ottima idea quella di aprire questa sezione!
Paolino

 Vito Zita :

25/5/2004 08:49
 Ciao worf

il 91 fu l'arma che sostituì il vecchi Vetterli 1870/1887 che si pensò bene di vendere in migliaia di esemplari con milioni di cartucce al Ras dei Ras e che puntualmnete ci trovammo contro ad Adua...

Era un buon fucile che valeva i suoi equivalenti dell'epoca (K91 tedesco o il Lee enfield inglese), sicuramente inferiore al garand americano.

Esistevano tre versioni: il fucile, la carabina e la carabina TS.

:-o Come mai hai due esemplari di questo fucile? Eredità o acquisto?

Saluti

 worf359 :

25/5/2004 14:29
 Allora il 38 lo avuto in eredità da mio nonno materno che lo usò nella lotta partigiana contro i tedeschi(era di Valmontone) mentre il secondo,lo acquistai 8 anni fà in una delle rarissime aste di armi storiche chè ogni tanto effettua lo Small di Terni.Essendo un appassionato della prima guerra mondiale e in particolare del fronte italiano( oltretutto un fratello di mio nonno vi partecipò prima come bersagliere e poi transitò negli arditi) appena se nè è presentata l'occasione ne ho voluto uno.
Oddio se devo essere sincero quelle poche volte che lo porto in poligono mi fà addannare non poco (in finale è un fucile con quasi un secolo di vita) quando spara, cmq devo dire che se trattato bene qualche piccola soddisfazione la dá .
Cmq con il Garand fare dei paragoni è impossibile,però devo dire chè mi fà piacere che entrambi i fucili siano nella mia rastrelliera, anche sè avere un Stg 44 non avrebbe paragoni in fatto di libidine,peccato per il prezzo altrimenti non ci penserei due volte a farmelo ;-)

 DeB :

26/5/2004 20:36
 ciao Vito!!!!

beati voi con tutte ste armi!!

servono licenze per le armi disattivate???

 Vito Zita :

26/5/2004 21:52
 DeB l'unica arma che ho è la pistola ad acqua di quando ero bambino... :-D

seriamente: le armi disattivate che io sappia non richiedono licenze o denunce. Rivolgiti all'armeria piú vicina e chiedine conferma.

Il buon worf invece ce la deve aver eper forza visto che ogni tanto se la spassa al poligono. A proposito worf che razza di licenza hai per un'arma da guerra? Credevo che non fosse possibile detenerne se non disattivate...

Saluti

 worf359 :

2/6/2004 21:09
 Allora scusa se rispondo solo ora ma sul mio forum c'è il motivo.
Dunque tutti i fucili storici in mio possesso (tecnicamente si chiamano ex ordinanze), sono catalogati come fucili da caccia e per averli ed usarli è sufficiente (oddio mica tanto) possedere ho il porto per fucili uso caccia( non la licenza di caccia okkio sono due cose totalente diverse anche se complementari) oppure quello per il tiro sportivo(bada bene però per armi sportive),inoltre il carcano 91 è stato dichiarato non piú arma da guerra da almeno una 20 di anni,lo stesso per il garand essendo del 1944 è in calibro origginale e cioè in 30/06 attualmente l'unico calibro ancora considerato da guerra è il 9 parabellum quindi, per possedere un'arma storica ci sono 3 soluzioni.
1) Avere il porto per caccia( io il garand lo uso per il cinghiale e mi fà che una meraviglia altro che sti ferri moderni).
2) Il porto per arma sportiva(lo si può usare solo in poligono)
3)Chiedere il nulla osta all'acquisto(ma poi lo puoi solo tenere in casa).
Per le armi disattivate invece non serve nessuna licenza ma quando si acquista un'arma disattivata, bisogna stare attenti ad due cose 1) che l'arma abbia il suo certificato di disattivazione e due che la disattivazione, sia in comformità con quelle italiane.
Per il prezzo dell'oggetto, varia da arma ad arma ad esempio un Kalsnikov disattivasto con meno di 300 euro si prende, ma la cosa è diversa se parliamo di una mg 34/42 se non addirttura di un stg44 in questi casi,a volte costa meno comprarla funzionante che disattivata. :-o :-?

 Vito Zita :

2/6/2004 21:53
 evviva la chiarezza!! Grazie worf.

Visto che ci sono se sei in grado di dirmi + o - quanto costa una Beretta cal. 9 corto disattivata e magari dove la trovo, accendo le candeline sulla torta e festeggio.

L'intenzione è quella di ricostituire al completo la dotazione di mio padre, app. GdF in pensione dal 1994. Attualmente mi manca la beretta, la fondina e il cinturone in cuoio. Conosco un paio di siti di militaria ma sono piú specializzati in materiale storico, per cui li nisba.

Grazie se mi puoi rispondere

ciao

 Alessandro-tigre86 :

2/6/2004 22:04
 Confermo tutto quanto detto da worf il certificato di disattivazione deve essere italiano e non di altre nazioni altrimenti si puo essere denunciati per detenzioni di armi da guerra da quanto ho capito la disattivazione fa levitare anche di molto il prezzo dell'arma anche di 200 euro vi allego il testo della legge italiana (per chi ha voglia di leggere un po)ciao
art 1
Demilitarizzazione delle armi portatili

Definizione e generalitá .
Per "demilitarizzazione" si intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
1.a. L'intervento tecnico di "demilitarizzazione" deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio che intende attivare le procedure tecniche di "demilitarizzazione".
La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonchè i dati identificativi del soggetto che effettua l'intervento. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
1.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di "demilitarizzazione", ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
1.c. Le armi "demilitarizzate" devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l'intervento di "demilitarizzazione". Tale verifica deve risultare dall'apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L'arma deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della documentazione di cui al precedente punto 1.b. Intervenuta la verifica del Banco nazionale di prova, l'interessato deve presentare apposita istanza, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1977, nell'ambito della procedura diretta alla iscrizione dell'arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o di quella diretta all'attribuzione della classifica di arma comune. L'istanza deve essere corredata anche della documentazione di cui al precedente punto 1.b. nonchè dell'apposita relazione rilasciata dal Banco nazionale di prova. All'assunzione della qualifica di arma comune il prototipo esaminato e le armi ad esso conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente previsti per le armi comuni da sparo, ivi compresa l'apposizione dei punzoni del Banco nazionale di prova che certificano, fra l'altro, anche l'avvenuta verifica della correttezza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione effettuate sull'arma.
1.d. Le armi "demilitarizzate" all'estero ed importate in Italia devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e sono in ogni caso soggette alle suddette verifiche e prove presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L'importatore, all'atto della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni eseguite sull'arma, rilasciata dall'organismo estero che ha eseguito la demilitarizzazione. Il Banco nazionale di prova verifica la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti di cui al precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza, previa notifica all'interessato, provvede ai sensi dell'art. 14 della legge n. 110/1975.
1.e. Le operazioni di "demilitarizzazione" devono impedire l'utilizzo dei componenti distintivi dell'arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
Le operazioni di "demilitarizzazione" devono riguardare le seguenti parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per ciascuno indicate.
L'arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata "demilitarizzata" in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) congegno di scatto; la trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l'asportazione e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la modifica delle relative sedi;
b) tromboncino lanciagranate; se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;
c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;
d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo; Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti.
e) calcio pieghevole e/o telescopico; non è consentito. Se presente deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed irreversibile.


art. 2
Disattivazione.

Definizione e generalitá .
Per "disattivazione" si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.
2.a. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: - per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche; - per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonchè da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di "disattivazione". La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonchÈ i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
2.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di "disattivazione", ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Prescrizioni tecniche.
L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata "disattivata" in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresi' essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;
b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all'anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d'acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremitá ;
c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;
d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
e) baionetta: la baionetta facente parte dell'arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell'art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;
f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;
h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle parti interne. Deve essere altresi' effettuata la fresatura dei labbri;
i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile.
Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione di riempimento dei vuoti interni dell'arma deve essere eseguita con adesivi strutturali.
Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

art 3
Disposizioni procedurali.
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di "demilitarizzazione" o "disattivazione" di armi di cui ai precedenti punti 1.a e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le attività culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante norme per la tutela dei beni culturali).
All'esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione per i beni e le attività culturali. In tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla "dichiarazione" di cui all'art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la presa d'atto può procedersi alle operazioni tecniche di demilitarizzazione e disattivazione.
I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di "demilitarizzazione" e di "disattivazione" delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l'altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Si invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai titolari delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 del medesimo testo unico, l'obbligo, quando procedono all'attività di "demilitarizzazione" o di "disattivazione", di rilasciare apposito certificato, riportante la matricola originaria dell'arma, che attesti l'operazione effettuata.
Come già evidenziato, ai sensi della normativa vigente (art. 1 della legge n. 110/1975 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.CN/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a "demilitarizzazione" va comunque formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell'arma.
I possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni di "demilitarizzazione" o "disattivazione", devono procedere, rispettivamente, alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma denunciata in simulacro ai sensi dell'art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.b, costituiscono oggetto di inserimento, a cura delle questure, nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni riferite all'arma, mediante inserimento della voce "Arma disattivata".
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le armi "demilitarizzate" o "disattivate" prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 ed alla circolare n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2002

Il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza

De Gennaro

[ Modificato da Alessandro-tigre86 il 2/6/2004 22:06 ]

 worf359 :

4/6/2004 03:13
 Tutto esatto complimenti per la precisione caro tigre.

 Alessandro-tigre86 :

4/6/2004 15:15
 dovere ciao :-) :-D ;-)

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